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STATUTO—ASSOCIAZIONE VIVERESENZABARRIERE
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita , in Taranto, con sede Via General Messina 110, 74100 Taranto, l’Associazione culturale denominata ”Vivere Senza Barriere”. “Vivere Senza Barriere” è una libera Associazione, apolitica e apartitica, fondata sul rispetto di regole democratiche ed ispirata alla centralità e al rispetto della persona. Ha durata illimitata nel tempo e opera senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale. L’ Associazione “Vivere Senza Barriere”, potrà cooperare con, o aderire ad altre Associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ
Articolo 2
L’Associazione persegue i seguenti scopi: - promuovere una cultura di pari opportunità; - promuovere una cultura dei diritti umani, che pone la persona e la sua dignità al centro e permette delle relazioni basate sulla giustizia e sul dialogo; - contribuire alla promozione effettiva e al pieno godimento dei diritti umani; - produrre azioni necessarie al riequilibrio delle disparità e/o favorire il perseguimento di una società basata sulla libertà, sull'eguaglianza e sulla solidarietà, in cui siano garantite e promosse le libertà civili, i diritti al lavoro, alla salute, all'educazione, alla vita in un ambiente salubre; - garantire la partecipazione democratica di tutti alla vita politica, economica e sociale, ed in cui le relazioni tra i popoli siano fondate sulla salvaguardia della pace e sulla cooperazione; - sensibilizzare una cittadinanza attiva, per una partecipazione Democratica; - promuovere una cultura basata sugli ideali della pace e della solidarietà internazionale, sulla coscienza ecologica, sul rispetto del patrimonio artistico e culturale dell'umanità mediante la divulgazione degli ideali dell'Europa Unita, secondo i criteri dettati dalla Comunità Europea; - sostenere i principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agire, quali: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni; -difendere e innovare lo stato sociale in prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit, inserendosi attivamente negli ambiti di lavoro e di progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali. Inoltre l’Associazione si prefigge lo scopo di:
1. Ampliare la conoscenza culturale del territorio Pugliese e del sud Italia nelle sue varie forme incluso le influenze europee ed extraeuropee passate ed attuali: linguistica e letteraria; di costume e di tradizioni locali; musicale ed artistica in genere; ambientale e produttiva, attraverso il confronto ed il coinvolgimento fra persone, enti ed associazioni. 2. Sensibilizzazione, promozione e valorizzazione della cultura sul territorio attraverso tutti gli strumenti di comunicazione tradizionali e multimediali, per la diffusione di attività culturali, artistiche, oltre che scientifiche. 3. Proporsi come movimento che favorisca l’incontro e l’aggregazione nel nome di interessi culturali e di socializzazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. 4. Proporsi come punto di riferimento per tutte le attività, comprese quelle a carattere editoriale, sportivo, ricreativo, che possano costituire elemento di incontro e di socializzazione, di crescita e civile convivenza. 5. Promuovere ogni attività intesa a diffondere la conoscenza dell’arte, dell’archeologia e della storia. 6. Promuovere visite a musei e monumenti della Puglia, conferenze d’arte e di archeologia. 7. Promuovere l’ingegno, l’impegno e l’interesse dei giovani verso i Beni Culturali. 8. Stabilire scambi culturali con Enti italiani, comunitari ed internazionali. 9. Libera pubblicazione di studi, relazioni, monografie etc.
Articolo 3
L’Associazione “Vivere Senza Barriere” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Attività culturali in genere: Convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, corsi di ballo, musica, recitazione. Didattica del territorio: Progettazione di interventi di didattica del territorio e realizzazione di viaggi di istruzione per le scuole primarie, secondarie e di livello universitario
Attività di formazione con eventuale costruzione di gruppi di studio e di ricerca.
Attività editoriale, con pubblicazione di un foglio periodico o di un bollettino, di atti di convegni o seminari, nonché di studi e ricerche compiute nell’ambito delle attività organizzate e svolte dall’Associazione medesima.
Attività di volontariato sociale e di cooperazione solidale.
Formazione: Formazione di base, professionale e specialistica nel settore dei beni culturali e della disabilità, dell’ambiente e del paesaggio. Formazione sul campo e sperimentazioni didattiche Progettazione di master in collaborazione con Istituti Universitari e di Alta Formazione
Corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali
Scuola Guida per disabili
Attività di comunicazione: Creazione di portali e servizi web dedicati alla valorizzazione delle attività su i disabili e su i beni culturali e del paesaggio. Progettazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, opuscoli, libri, depliant, a carattere scientifico, divulgativo, didattico, turistico ed artistico Realizzazione di prodotti editoriali in formato elettronico e multimediale Organizzazione di seminari, convegni e meetings Organizzazione di eventi e manifestazioni, anche di tipo sportivo, legate al territorio
Turismo: Progettazione e realizzazione di itinerari turistico - culturali e turismo accessibile Organizzazione di escursioni nelle aree di rilevante interesse paesaggistico e nelle aree parco Gestione di sistemi di incoming nelle strutture turistiche ecocompatibili Turismo sostenibile per disabili, infanzia, terza età
Progettazione: Progettazione di attività di ricerca sulle attività concernenti al mondo della disabilità e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, da sottoporre a valutazione nell’ambito di bandi locali, regionali, nazionali o emanati da enti, uffici e Direzioni Generali dell’Unione Europea. Consulenza per Enti ed organizzazioni per tutte le attività relative all’oggetto sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 4
Possono aderire all’associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. I soci possono essere: 1. Fondatori: persone fisiche che hanno contribuito a fondare l’associazione costituendo anche il primo fondo comune: i loro nominativi vengono indicati come parte integrante dello stesso statuto dell’Associazione. 2. Ordinari: persone fisiche che aderiscono all'associazione, prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa. 3. Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative 4. Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimenti in denaro o in natura. I soci onorari e sostenitori sono eletti dal Consiglio Direttivo e sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Si diventa socio sostenitore ed ordinario su propria domanda scritta presentata entro il 31 dicembre e accolta dal Consiglio direttivo in base alla disponibilità, all’impegno di collaborazione ed agli interessi specifici nei confronti dei Beni Culturali. Il giudizio del Consiglio direttivo è inappellabile e insindacabile.
Articolo 5
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Tutti i soci devono collaborare attivamente e con costanza alla vita dell’Associazione nell’ambito delle responsabilità assegnate.
Articolo 6
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa
Articolo7
L’iscrizione vale per l’anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio atto formale di dimissione entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
Articolo 8
La qualità di Socio si perde per: 1. Decesso; 2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; 3. Dimissioni; 4. Inabilitazione; 5. Radiazione, per atti lesivi dell’Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI CAPO I – GENERALITA’
Articolo 9
Sono Organi Sociali dell'Associazione: 1. L'Assemblea dei Soci; 2. Il Consiglio Direttivo. CAPO II - ASSEMBLEA
Articolo 10
L’Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, dai Soci ordinari . Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente. L’Assemblea ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all’Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all’associazione o ne hanno perseguito i fini.
Articolo 11
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, nel mese di gennaio ed ha il compito di: 1. Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 2. Approvare il bilancio consuntivo e/o preventivo; 3. Approvare la relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno e sulle iniziative in programma per l’anno successivo.
Articolo 12
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci. Alla discussione e alle decisioni dell’Assemblea straordinaria sono sottoposte: 1. Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa. 2. Discutere problemi concernenti gli scopi e la vita dell’Associazione.
Articolo 13
Le convocazioni delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno effettuate mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati: 1. Ordine del giorno 2. Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida con almeno 2/3 del numero dei soci fondatori. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Per le modifiche allo Statuto si richiede l’approvazione dei 2/3 dei soci. Per ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto apposito verbale.
Articolo 14
Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Fondatori e i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere depositario di più di una delega.
Articolo 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e dal Segretario/a stesso/a. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti (50%+1). Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei votanti (2/3 dei soci totali in prima convocazione, 2/3 dei soci presenti in assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione): 1. Elezione del Presidente dell’Associazione; 2. Modifiche al presente Statuto; 3. Scioglimento anticipato dell’Associazione. 4. Esclusione di un socio CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a 4, incluso il Presidente e unitamente ad esso ha la responsabilità legale sulle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione nei confronti dell’assemblea e dei terzi. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente mediante votazione palese il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto. E’ facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall’Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 19
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di tutti i membri dello stesso o attraverso delega a uno dei membri del consiglio. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti. Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese alla unanimità dei presenti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. CAPO IV – PRESIDENTE
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica uno (1) anno , è rieleggibile. Il Presidente, ha la sola figura di rappresentanza della associazione Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo. In particolare compete al Presidente: 1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; 2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione; 3. La vigilanza, unitamente al consiglio direttivo, sulle strutture e sui servizi dell’associazione; 4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; 5. L’emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. Per i casi d’indisponibilità, ovvero d’assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. CAPO V – CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI TESORIERE
Articolo 21
Al Consigliere Tesoriere spetta: 1. Il compito di tenere e aggiornare i libri contabili; 2. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; 3. Riscuotere le quote sociali provvedendo alla custodia delle stesse; 4. Provvedere, anche a firma singola, all’accensione di conti correnti presso Istituti di Credito o Uffici Postali; 5. Emettere assegni sull’avere creditorio; 6. Eseguire pagamenti dell’Associazione secondo le previsioni di bilancio e su indicazione del Consiglio direttivo.
VICE PRESIDENTE
Articolo 22
Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.
SEGRETARIO
Articolo 23
Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo. Redige tutti i verbali e può essere coadiuvato nelle sue mansioni da un consigliere. CAPO VI – SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
Articolo 24
I membri degli Organi Sociali durano in carica uno (1) anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 25
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'Organo decaduto.
Articolo 26
In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all’elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione. TITOLO V – CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA’ Articolo 27
Tutti i Soci, purchè in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili. I soci dovranno partecipare a tutte le riunioni di Assemblea. Se un socio mancherà senza giustificato motivo a tre convocazioni di seguito senza motivazioni scritte o senza aver dato delega a un altro socia, questi sarà sottoposto a votazione per l’esclusione previa la votazione avverrà solo se si raggiungerà la maggioranza qualificata per due volte di seguito. TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE Articolo 28
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 1. Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione all’atto della costituzione; 2. Dai beni mobili e immobili dei quali l’Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.
Articolo 29
Le fonti di entrata dell’Associazione sono rappresentate da: 1. Quote di iscrizione all'Associazione; 2. Contributi annuali dei Soci, ordinari e straordinari; 3. Contributi volontari dei Soci; 4. Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari; 5. Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati; 6. Ogni altra eventuale entrata.
Articolo 30
Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare. Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.
Articolo 31
I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati dal tesoriere sotto le disposizioni del consiglio direttivo. TITOLO VII - SCIOGLIMENTO Articolo 32
L’Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione. L’Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio. TITOLO VIII - NORME FINALI Articolo 33
Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
NORME DI TRANSIZIONE
Articolo 34 Il primo Consiglio direttivo viene eletto dai soci fondatori. Esso dura in carica un (1) anno,trascorso il quale convoca l’Assemblea dei soci che procede e regolari elezioni.
Taranto, 25/11/ 2010 |





